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Trentino

Andar per funghi

NORME CONCERNENTI LA DISCIPLINA PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.P. 6/8/1991 n. 16 – art. 63 L.P. 9/9/1996 n. 8) ANNO 2011

Il permesso per la raccolta funghi viene sostituito con una denuncia di inizio dell’attività medesima e con il pagamento di una somma commisurata al periodo di durata della raccolta.

IMPORTI:

  • € 12,00 per un periodo di raccolta di un giorno;
  • € 20,00 per un periodo di raccolta di tre giorni (consecutivi);
  • € 26,00 per un periodo di raccolta di una settimana;
  • € 40,00 per un periodo di raccolta di due settimane;
  • € 60,00 per un periodo di raccolta di un mese.

Il pagamento della tassa per la raccolta funghi deve essere effettuato con un bollettino di conto corrente postale intestato ad uno dei sei Comuni d’ambito, indicando nella causale la dicitura “TASSA PER LA RACCOLTA FUNGHI”, le generalità dell’interessato ed il periodo di raccolta.
La ricevuta del versamento costituisce titolo sufficiente per l’inizio dell’attività della raccolta funghi e deve essere esibita ad ogni eventuale controllo.
Il permesso è personale, ha validità fino al massimo di un mese ed abilita alla raccolta nell’ambito del territorio dei Comuni si Siror, Tonadico, Fiera di Primiero, Mezzano, Imer e nella Foresta Demaniale di San Martino di Castrozza.
Analogo permesso è necessario per i Comuni di Canal San Bovo e Sagron Mis.

NUMERI DI CONTO CORRENTE POSTALE:

  • COMUNE DI SIROR 13461389
  • COMUNE DI TONADICO 14555387
  • COMUNE DI FIERA DI PRIMIERO 12952388
  • COMUNE DI TRANSACQUA 13120381
  • COMUNE DI MEZZANO 13430384
  • COMUNE DI IMÈR 15211386
  • COMUNE DI CANAL SAN BOVO 12334389

RICORDATE:

  • La raccolta si effettua dalle ore 7 alle ore 19;
  • La quantità massima è di 2 kg al giorno per persona di età superiore ai 10 anni;
  • I funghi devono essere puliti sommariamente sul posto e trasportati in cestini rigidi e forati;
  • E’ vietato danneggiare o distruggere funghi e frutti di bosco;
  • E’ vietato usare rastrelli, uncini ed altri attrezzi che possono danneggiare il territorio;
  • La raccolta dei funghi nel territorio del Parco Naturale di Paneveggio Pale di San Martino è consentita esclusivamente alla popolazione locale.
Il permesso è personale, ha validità fino al massimo di un mese ed abilita alla raccolta nell'ambito del territorio dei Comuni di Siror, Tonadico, Fiera di Primiero, Mezzano ed Imer. Analogo permesso è necessario per i comuni di Canal S. Bovo e Sagron Mis.

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Agevolazioni sul costo del Permesso Funghi:

Per i soggetti di cui all’art.16 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11, sono previste delle agevolazioni del 10% rispetto all’importo rapportato al periodo della raccolta.
Le tariffe agevolate si applicano a chi presenta un'autocertificazione recante gli estremi del titolare del permesso con l'indicazione del luogo e delle date di permanenza. Tale autocertificazione deve essere acclusa al permesso in modo da poterli esibire entrambi ad un eventuale controllo.
In particolare, le riduzioni sono le seguenti:

  • 1 giorno da € 12,00 a € 10,00
  • 3 giorni da € 20,00 a € 18,00
  • 1 settimana da € 26,00 a € 23,00
  • 2 settimane da € 40,00 a € 36,00
  • 1 mese da € 60,00 a € 54,00

Art.16 Agevolazioni

Estratto del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)
  1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 5, lettera d), della legge provinciale godono di agevolazioni sull'importo del pagamento relativo alla raccolta dei funghi: a) le persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della provincia, per almeno tre giorni consecutivi (due pernottamenti);
    b) le persone che sono state anagraficamente residenti per almeno cinque anni o hanno un genitore anagraficamente residente in un comune della provincia;
    c) le persone che sono titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia; in tal caso l'agevolazione è limitata al territorio comunale ove è ubicato l'immobile.
  2. L'agevolazione di cui alle lettere a) e b) vale per la raccolta di funghi in tutto il territorio provinciale, salvo la limitazione di cui all'articolo 28, comma 4, della legge provinciale.
  3. L'ammontare delle agevolazioni è definito da ciascun comune per il proprio territorio, e comunque non potrà superare il 50 per cento dell'importo rapportato al periodo di durata della raccolta.
  4. In relazione a quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, della legge provinciale, i comuni ricadenti nei parchi naturali provinciali possono prevedere in detti territori la raccolta dei funghi anche da parte di persone non residenti in un comune della provincia purché vi soggiornino a scopo turistico per almeno cinque giorni consecutivi (quattro pernottamenti) e fermo restando l'obbligo della denuncia e del pagamento.

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